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Restauro e stato conservativo delle creazioni non convenzionali: non si è mai davvero proprietari di un'opera d'arte (a meno che non lo decida il contratto di cessione)

10-05-2024

Se per tutelare le opere d’arte del passato viene in conto la legislazione più tradizionale in materia di beni culturali, per quelle più attuali e non convenzionali nella loro espressione, occorre attivare una protezione indiretta tramite l'applicazione dei diritti riconosciuti ai loro autori. Precisamente tutte le leggi nazionali che si occupano di diritti morali e patrimoniali dell'artista saranno uno strumento giuridico per proteggere l'opera d'arte stessa, che soggiace quindi al suo autore il quale ne determina il destino potendo rivendicarne la paternità e potendo opporsi a qualunque modificazione, mutilazione e deformazione che possa essere pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, arrivando sino a poterla disconoscere e/o distruggere (LDA n. 633/1941 - Art. 20 - Italia).

L'espressione più piena di questo esercizio di potere autorale sull'opera si conferma nel restauro. Come risolvere infatti le problematiche legate allo stato conservativo e all'intervento su creazioni non convenzionali, effimere, performanti o intangibili dove la differenza tra il corpus mysticum e il corpus mechanicum, elementi di prassi nella dottrina giuridica più tradizionale, vengono completamente superati da un bene che ha smarrito la sua natura esclusiva di bene materiale e, sempre più spesso, si presenta in uno stato immateriale, deteriorabile e sotto forma di servizio/prestazione manuale e/o intellettuale? Il ricorso ai principi espressi dall'artista diventa necessità, e trascurarne le sue direttive potrebbe comportare violazioni autorali irreversibili.

Un esempio per tutti: il caso Fettecke in Kartonschachtel di Joseph Beuys - Grasso animale su feltro in una scatola di cartone.
Nel 1977 il Museo Stedelijk di Amsterdam, proprietario dell'opera, decise di intervenire senza consultare l'artista o analizzare la composizione del grasso utilizzato per la realizzazione dell'opera. Sostituì il materiale originale con una miscela più resistente, e seppur alla vista non furono apportate modifiche all'opera, il suo valore artistico e simbolico legato alla caducità dell'esistenza e al suo conseguente degrado fisico fu irrimediabilmente alterato, tanto che il Museo dichiarò dopo circa due anni di essersi pentito dell'intervento. In Italia l'artista avrebbe potuto disconoscere la propria opera perché corrotta in un intervento di restauro che l'ha “geneticamente modificata” nel suo aspetto materico sostanziale e nel suo messaggio artistico intrinseco. La giurisprudenza del Foro di Milano poi è intervenuta con una ordinanza del 20 gennaio 2005, in cui ha condannato il proprietario di (un più tradizionale) dipinto degradato dal tempo per non averne mantenuto lo stato conservativo. Sono ancora una volta le pattuizioni contrattuali il migliore mezzo di tutela per proteggere l'opera, l'autore e il compratore. È infatti all'interno del contratto che l'oggetto d'arte in generale, ma più specificatamente d'arte effimera/performante/deteriorabile, potrà pienamente tutelare le proprie modalità di gestione e il proprio destino, e questo riguardo normativo di natura pattizia nasce dalla centralità del diritto d'autore con cui la normativa contrattuale si deve armonizzare. La natura di questa dialettica giuridica nasce in realtà da una necessità ben più intima ed elevata: la libertà dell'artista nell'esercizio dei suoi diritti sull'opera di carattere mutevole e caduco deve convergere con l'esercizio dei diritti in tutela di acquirenti e collezionisti, in maniera da garantire non solo gli attori della scena artistico-commerciale, ma anche l’esigenza collettiva di conservare l'opera non convenzionale sia nel tempo presente che futuro, come se fosse di medesima caratura di un'opera storicizzata con pari dignità artistica.

Nicoletta Barbaglia

(La foto rappresenta l'opera "Puppy" di Jeff Koons)

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