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Archivio d'artista: opportunità e tutele nel mondo dell'arte

02-12-2023

Riprendo con piacere una serie di riflessioni sull’importanza degli Archivi a tutela dell’autenticità delle opere, del loro mercato e della serietà dell’autore.
Nel mercato di Fine Art e dell’arte moderna e contemporanea, elemento fondamentale perché il negozio di compravendita si perfezioni correttamente è la presenza della documentazione che segue l’opera oggetto dell’accordo; documentazione come elemento essenziale quindi, che garantisce la serietà del negozio giuridico; e in taluni casi assolutamente necessaria poiché se mancante l’opera è invendibile. Il certificato di autenticità è solitamente una foto a colori o in bianco e nero, che riproduce l’opera e di dimensioni standard. Sul retro l’autenticazione scritta dell’esperto completa della sua sottoscrizione. Gli esemplari di certificazione sono mantenuti sia dal collezionista proprietario dell’opera che dall’autenticatore ai fini dell’archiviazione di tutte le opere dell’autore.

Questione non di poco conto è anche quella di individuare quale ente o soggetto sia effettivamente accreditato per rilasciare le autentiche, a parte l’autore stesso. Quindi chi ha conferito questo potere e perché a un soggetto piuttosto che a un altro. Ci sono infatti diversi casi di plurimi autenticatori in conflitto tra loro; cosicché capire per il collezionista a chi rivolgersi per valorizzare la propria opera non diventa cosa semplice.
La problematica è ancora più vivace nel caso in cui le autentiche riguardino un artista già deceduto; molti tra i principali operatori di mercato tendono a sollevare dubbi quando si tratta di accettare il certificato rilasciato su fotografia da un artista scomparso che quindi non può confermare o smentire l’autenticità di un’opera; la tipica obiezione è che anche l’autentica potrebbe essere contraffatta. Ci sono quindi Enti come Fondazioni o Associazioni più che accreditate che si propongono un lavoro di estrema trasparenza e competenza ricollegandosi all’attività dell’archivio, e partendo proprio da quello per sviluppare l’autore e le sue creazioni sia artisticamente, che nel mercato.

I più illuminati e previdenti tra gli artisti quindi, dovrebbero costituire un archivio delle loro opere - o più facilmente incaricare qualcuno che se ne occupi - completandole con un certificato di autenticità numerato e assegnato ad ogni creazione, raccolte in maniera ordinata in una struttura sia digitale che analogica. Soluzioni del genere renderebbero l’autenticità dell’opera incontestabile con grande vantaggio per i collezionisti. I doveri legali rivolti agli operatori del settore di fornire le autenticazioni delle opere d’arte sono d’altronde contenute nelle Leggi nazionali, ad esempio nell’art. 2 del decreto d’Italia n. 1062 del 25/01/1971 “Chiunque esercita una delle attività previste all’articolo 1 (ndr. operatori del mondo dell’arte) deve porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione. All’atto della vendita il titolare dell’impresa o l’organizzatore dell’esposizione è tenuto a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma”, e facilmente dispongono che chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”.
I collezionisti che possiedono un’opera d’arte potranno quindi richiedere la procedura di autentica presso l’ente accreditato tutelando le loro proprietà [come anche i loro eredi] ogni qualvolta dovessero insorgere contestazioni relative all’autenticità dell’opera. Se da un lato infatti è esigenza primaria di un creativo il “fare artistico”, dall’altra è anche un suo preciso dovere tutelare le proprie opere dal momento in cui nascono e per il resto della loro vita, e ciò può avvenire attraverso l’attività ordinata e metodica dell’archivio; punto di base per la realizzazione del catalogo ragionato, per l’attività degli enti certificatori e delle commissioni scientifiche e a seguire anche per tutti gli operatori di settore e i collezionisti.

Nicoletta Barbaglia

(la foto rappresenta l'opera "Unicorno" di Gerrit Willem Dijsselhof)

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